Conflitti di interesse
Eurovita predispone e applica idonee procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse in relazione ai rapporti dei propri dipendenti e collaboratori, nonché con riferimento a rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo Eurovita.
Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti Eurovita agisce nell’interesse dei clienti operando in modo da evitare, ove possibile, situazioni di conflitto di interesse. Qualora tali conflitti non fossero evitabili, Eurovita opera in modo da non recare pregiudizio all’investitore-contraente e si impegna a ottenere, per l’investitore-contraente stesso, il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.
Eurovita monitora le potenziali situazioni di conflitto di interesse sin dalla fase di ideazione dei prodotti e, successivamente, in quella della loro distribuzione.
Eurovita, inoltre, elabora, attua e mantiene procedure efficaci per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti implicati nelle attività svolte da Eurovita e, in particolare, nella distribuzione dei prodotti emessi da Eurovita, che comportano o potrebbero comportare un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi dei clienti.
Le prestazioni del contratto possono essere direttamente collegate a fondi esterni (OICR), gestiti da diverse Società di Gestione del Risparmio/SICAV, a fondi interni, gestiti direttamente da Eurovita, le cui attività possono essere collegate a OICR gestiti da Società di Gestione del Risparmio/SICAV, e/o a gestioni separate. Con riferimento sia ai fondi esterni o interni che alle gestioni separate, è prevista la possibilità di investire anche in strumenti di investimento promossi o gestiti dal distributore o da imprese appartenenti al gruppo del distributore, ovvero in fondi gestiti da Società di Gestione che investono in strumenti finanziari di propria stessa emissione o emessi da Società facenti parte del medesimo gruppo, ricorrendo così un rischio di conflitto di interesse.
In aggiunta, è possibile che Eurovita detenga partecipazioni dirette o indirette in soggetti con cui è legata da accordi di distribuzione.
Sono pertanto state predisposte procedure di monitoraggio e di prevenzione dei conflitti di interesse nonché, ove non fosse possibile evitare gli stessi, di individuazione e gestione di eventuali operazioni in cui Eurovita ha un interesse in conflitto, sia direttamente sia indirettamente, tramite rapporti di gruppo o derivanti da rapporti commerciali propri o di società del Gruppo.
Tali misure e procedure consistono, principalmente, (i) nell’operare al fine di contenere i costi a carico dell’investitore-contraente ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione alle esigenze e ai bisogni assicurativi e agli obiettivi di investimento dell’investitore-contraente; (ii) nel conferire incarichi di gestione degli investimenti, mandati a banche depositarie e incarichi di consulenza in relazione ai medesimi a società che investono in strumenti di propria emissione o emessi da società del medesimo gruppo solo nella misura in cui Eurovita possa garantire condizioni economiche in linea con quelle di mercato; (iii) nel procedere alla retrocessione al investitore-contraente delle commissioni percepite da Eurovita e corrisposte dalle Società di Gestione del Risparmio dell’OICR; (iv) nel caso in cui Eurovita conferisca mandato di gestione o di consulenza in merito agli investimenti ad intermediari di cui essa si avvale, Eurovita verifica che possano essere garantite condizioni economiche in linea con quelle di mercato.
In ogni caso, qualora Eurovita ritenga che le misure organizzative o amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti di interesse si rivelino insufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere gli interessi dell’investitore-contraente sia evitato, la compagnia fornirà informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata su questa pagina del proprio sito internet, affinché l’investitore-contraente possa assumere una decisione informata.
Allo stato, Eurovita non ritiene siano in essere situazioni di conflitto di interesse per le quali le misure organizzative o amministrative adottate per la gestione degli stessi siano insufficienti ad evitare il rischio di nuocere gli interessi dell’investitore-contraente, e come tali meritevoli di essere segnalati ai sensi dell’art. 35, comma 3, lettera a) del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.